Onorevoli Colleghi! - Il testo all'attenzione dell'Assemblea, recante norme in materia di dispersione e conservazione delle ceneri, innova parzialmente la disciplina vigente in materia, novellando in più punti la legge 30 marzo 2001, n. 130, «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri», la quale peraltro non ha trovato piena applicazione anche a causa della mancata adozione delle modifiche

 

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al regolamento di polizia mortuaria, previste dall'articolo 3 della legge medesima. Il testo licenziato dalla Commissione tiene conto altresì delle modificazioni nel frattempo intervenute in ordine al riparto di competenze tra Stato, regioni e autonomie locali a seguito dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.

1.    Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

      Il testo in esame è il risultato di un approfondito lavoro svolto in sede referente e al quale hanno contribuito gruppi sia di maggioranza sia di opposizione. Al testo originario della proposta di legge, al termine di un attento esame da parte della Commissione, sono state apportate alcune modifiche che ne hanno migliorato sia aspetti sostanziali sia la formulazione.
      Il testo novella la citata legge n. 130 del 2001, sostituendo interamente l'articolo 3 e aggiungendo una serie di nuovi articoli. Esso stabilisce inoltre nuovi termini per l'attuazione di disposizioni della legge medesima.

2. Istruttoria legislativa svolta.

2.1 Audizioni informali.

      Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione, al fine di approfondire le tematiche oggetto del provvedimento, ha svolto l'audizione informale di rappresentanti degli operatori del settore. In particolare, sono state sentite la Federazione italiana per la cremazione, la Federutility-Sefit e l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA).

2.2 Pareri espressi dalle Commissioni.

      La XII Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, ha innanzitutto esaminato il testo originario della proposta di legge, apportando alcune modifiche volte, tra l'altro, a migliorarlo sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente.
      Successivamente, ha proceduto ad acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, recependo molte delle osservazioni e delle condizioni ivi apposte. In particolare, recependo le condizioni contenute nel parere favorevole della I Commissione, ha proceduto a riformulare l'intera nuova disciplina in termini di novella alla citata legge n. 130 del 2001 e a distinguere, inserendole in articoli diversi, le disposizioni che, rientrando nella materia «tutela della salute», rappresentano princìpi fondamentali per l'esercizio della legislazione regionale concorrente da quelle che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato perché riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e «giurisdizione e norme processuali». Ha altresì recepito tre delle osservazioni contenute nel parere favorevole della II Commissione nonché la condizione contenuta nel parere favorevole della VIII Commissione. Non ha invece ritenuto opportuno accogliere la condizione e le restanti osservazioni apposte nel citato parere della II Commissione né l'osservazione contenuta nel parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. È stato altresì acquisito il nulla osta della V Commissione.
      A seguito di tali significative modifiche, la XII Commissione ha nuovamente acquisito il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva. In particolare, è stato acquisito il parere favorevole della I e della VIII Commissione, mentre si è ritenuto non opportuno recepire l'osservazione contenuta nel parere favorevole della II Commissione né la condizione contenuta nel parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. È stato altresì nuovamente acquisito il nulla osta della V Commissione.

3. Illustrazione dell'articolato.

      Il testo all'esame dell'Assemblea si compone di due articoli, il primo dei quali

 

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è volto a novellare in più punti la legge n. 130 del 2001.
      In particolare, il comma 1 dell'articolo 1, interamente sostitutivo dell'articolo 3 della legge citata, stabilisce i princìpi fondamentali per l'esercizio della legislazione regionale concorrente in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri. In base a tali princìpi, la dispersione delle ceneri è consentita in apposite aree individuate dai comuni all'interno dei cimiteri, in natura - all'aperto e nel rispetto di precise condizioni - o in aree private. La dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati e in nessun caso può dar luogo ad attività aventi fini di lucro. Le nuove norme individuano altresì i possibili affidatari dell'urna contenente le ceneri - i quali, se intendono rinunciare all'affidamento, devono conferire l'urna presso un cimitero - nonché il sistema identificativo volto ad assicurare l'identità certa delle ceneri e le strutture per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
      Il comma 2, che aggiunge tre nuovi articoli alla legge n. 130 del 2001, reca invece disposizioni rientranti nelle materie di competenza esclusiva dello Stato. L'articolo 3-bis, in particolare, disciplina la manifestazione di volontà del defunto, dei suoi familiari o del convivente in materia di autorizzazione alla cremazione e di affidamento o dispersione delle ceneri. Tale articolo stabilisce che la volontà del defunto, dei suoi familiari o del convivente può essere espressa attraverso una delle seguenti modalità: disposizione testamentaria del defunto; iscrizione del defunto ad associazioni riconosciute che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati; in mancanza di espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge o del convivente o, in difetto, del parente più prossimo; volontà dei legali rappresentanti per i minori e le persone interdette. L'articolo 3-bis individua inoltre i soggetti titolati ad effettuare la dispersione delle ceneri, i quali attestano sotto la propria responsabilità luogo e data dell'avvenuta dispersione. L'articolo 3-ter disciplina gli adempimenti del medico necroscopo, mentre l'articolo 3-quater introduce le sanzioni amministrative con le quali è punita la dispersione delle ceneri con modalità diverse da quelle consentite dalla legge, salvo che il fatto costituisca reato.
      Il comma 3, che aggiunge l'articolo 9 alla legge n. 130 del 2001, contiene disposizioni in materia di cellette cinerarie.
      L'articolo 2 del testo all'esame dell'Assemblea, infine, stabilisce nuovi termini per gli adempimenti delle regioni e per la definizione delle norme tecniche in materia di crematori.

Giovanni Mario Salvino BURTONE,
Relatore.

 

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