Onorevoli Colleghi! - Il testo all'attenzione dell'Assemblea, recante norme in materia di dispersione e conservazione delle ceneri, innova parzialmente la disciplina vigente in materia, novellando in più punti la legge 30 marzo 2001, n. 130, «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri», la quale peraltro non ha trovato piena applicazione anche a causa della mancata adozione delle modifiche
1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.
Il testo in esame è il risultato di un approfondito lavoro svolto in sede referente e al quale hanno contribuito gruppi sia di maggioranza sia di opposizione. Al testo originario della proposta di legge, al termine di un attento esame da parte della Commissione, sono state apportate alcune modifiche che ne hanno migliorato sia aspetti sostanziali sia la formulazione.
Il testo novella la citata legge n. 130 del 2001, sostituendo interamente l'articolo 3 e aggiungendo una serie di nuovi articoli. Esso stabilisce inoltre nuovi termini per l'attuazione di disposizioni della legge medesima.
2. Istruttoria legislativa svolta.
2.1 Audizioni informali.
Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione, al fine di approfondire le tematiche oggetto del provvedimento, ha svolto l'audizione informale di rappresentanti degli operatori del settore. In particolare, sono state sentite la Federazione italiana per la cremazione, la Federutility-Sefit e l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA).
2.2 Pareri espressi dalle Commissioni.
La XII Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, ha innanzitutto esaminato il testo originario della proposta di legge, apportando alcune modifiche volte, tra l'altro, a migliorarlo sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente.
Successivamente, ha proceduto ad acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, recependo molte delle osservazioni e delle condizioni ivi apposte. In particolare, recependo le condizioni contenute nel parere favorevole della I Commissione, ha proceduto a riformulare l'intera nuova disciplina in termini di novella alla citata legge n. 130 del 2001 e a distinguere, inserendole in articoli diversi, le disposizioni che, rientrando nella materia «tutela della salute», rappresentano princìpi fondamentali per l'esercizio della legislazione regionale concorrente da quelle che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato perché riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e «giurisdizione e norme processuali». Ha altresì recepito tre delle osservazioni contenute nel parere favorevole della II Commissione nonché la condizione contenuta nel parere favorevole della VIII Commissione. Non ha invece ritenuto opportuno accogliere la condizione e le restanti osservazioni apposte nel citato parere della II Commissione né l'osservazione contenuta nel parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. È stato altresì acquisito il nulla osta della V Commissione.
A seguito di tali significative modifiche, la XII Commissione ha nuovamente acquisito il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva. In particolare, è stato acquisito il parere favorevole della I e della VIII Commissione, mentre si è ritenuto non opportuno recepire l'osservazione contenuta nel parere favorevole della II Commissione né la condizione contenuta nel parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. È stato altresì nuovamente acquisito il nulla osta della V Commissione.
3. Illustrazione dell'articolato.
Il testo all'esame dell'Assemblea si compone di due articoli, il primo dei quali
Giovanni Mario Salvino BURTONE,
Relatore.